Parrocchie di Santo Stefano e San Leonardo
Casalmaggiore
Provincia e Diocesi di Cremona

nel Web sito DuomoCasalmaggiore
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Associazione delle famiglie di Santo Stefano
Lo Statuto



Lo statuto
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
SOCI
ORGANI
ASSEMBLEA
COLLEGIO
SCIOGLIMENTO
CONTROVERSIE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE

S. STEFANO PROTOMARTIRE

ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE


DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art 1) E' costituita l'associazione delle famiglie "SANTO STEFANO PROTOMARTIRE" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche come Associazione Santo Stefano ONLUS.
Art 2) L'Associazione ha sede in Casalmaggiore (CR), Piazza Marini 2, presso l'Oratorio G. Maffei della parrocchia di Santo Stefano.
Art 3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità volte al sostegno della famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) e alla difesa e promozione dei suoi diritti, ed in particolare:
a) Promozione di servizi e attività per minori, quale espressione della propria identità ideale e culturale che si alimenta nella visione e nella esperienza cristiana della vita, quale impegno di solidarietà, per favorire la valorizzazione di ogni minore nella originalità che porta in sé e nella comunità con gli altri;
b) Attivazione di ogni iniziativa volta a valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia rendendo i genitori consapevoli dei doveri e diritti che a loro competono quali primi educatori dei loro figli anche attraverso l'auto-organizzazione per rispondere ai bisogni delle famiglie presenti nel territorio;
c) Svolgimento presso strutture o delle quali l'Associazione abbia acquisito la disponibilità, di tutte quelle organizzative, culturali, sportive, ricreative e sociali che siano ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale, comprese le attività marginali di svago, divertimento, anche in collaborazione con altre organizzazioni educative o altre aggregazioni;
d) Compiere qualunque attività immobiliare, mobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale; a tale scopo potrà accedere al credito, contrarre mutui o finanziamenti anche di natura agevolata in conto interessi o in conto capitali ed inoltrare richiesta di contributi ad Enti Pubblici, ditte o privati.
e) Potrà aderire a federazioni o associazioni che promuovano attività simili o affini; L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie o di quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs.4 1997 n°460 e successive modifiche e integrazioni.
Art 4) All'Associazione può aderire chiunque, maggiorenne di età, condivida gli scopi e le finalità della medesima.
Art 5) La domanda di iscrizione all'Associazione comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e l'obbligo di pagare una quota annuale. Per anno si intende quello solare. La quota è unica ed è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali versamenti di somme superiori al minimo sono considerate erogazioni liberali.
Art 6) L'Associazione non ha fini di lucro e non intende avere per progetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali. L'Associazione è apartitica e ha durata indeterminata.
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PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI:
Art 7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dall'eventuale eccedenza di bilancio;
- da eventuali donazioni, lasciti, contributi in conto capitale anche di natura pubblica.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- dalle quote sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni marginali o partecipazione ad esse;
- da proventi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici o privati;
- da qualunque altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art 8) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e, entro lo stesso termine, il bilancio preventivo. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuite, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
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SOCI:
Art 9) L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il periodo di recesso.
Sono soci ordinari dell'Associazione tutte le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata da Consiglio e che verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di considerare come soci Privilegiati dell'Associazione, le persone che, appartenendo a particolari categorie sociali, sono tenuti a versare una quota di Associazione annua percentualmente ridotta rispetto alla quota dovuta dai soci.
L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle richieste di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Art 10) I soci avranno diritto a frequentare i locali sociali e fruire gratuitamente dei servizi sociali secondo il regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio. La divisione degli associati nelle categorie previste dal precedente articolo 9 non implica alcuna differenza in merito ai diritti degli associati. Ciascun Associato, in particolare, ha diritto a partecipare attivamente alla vita ed alle attività dell'Associazione.
I Soci hanno diritto altresì di consultare ed estrarre copie dal libro dei Verbali dell'Assemblea.
Art 11)La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione:
a) La morosità verrà dichiarata dal consiglio, previa sollecitazione a versare la quota entro un termine stabilito.;
b) L'esclusione, per indennità o comportamento illeciti, sarà motivata con Atto del Consiglio notificato al socio escluso che può ricorrere al Collegio di cui all'Art. 22;

c) La cessazione fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche in seno all'Associazione.
d) In qualunque caso di perdita di qualifica di socio il medesimo non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Associazione.
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ORGANI:
Art 12) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, su deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre membri a un massimo di nove membri eletti i Soci dell'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, recesso o decadenza di un Consigliere, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive decade dalla carica.
Art 13) Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche tra i non associati, un Direttore Tecnico e/o Amministrativo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio ai quali è riconosciuto solo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
Art 14) Il Consiglio si riunisce tutte le volte il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in caso si assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art 15) Il Consiglio procede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione:
Esso procede pure:
a) Alla compilazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e alla loro presentazione all'Assemblea;
b) All'assunzione di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione;
c) Alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria a tutti gli associati, e la cui approvazione spetta all'Assemblea.
Art 16) Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo della prima riunione.
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ASSEMBLEA:
Art 17) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno 7 gg.prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, e contenente l'ordine del giorno, oltre a data e luogo dell'eventuale seconda convocazione, al quale dovrà tenersi non prima del giorno successivo e non oltre 15 giorni dalla data della prima convocazione.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio, e in ogni caso quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.
L'Assemblea può essere convocata anche in seguito a domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione, motivata e firmata da parte di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno inoltre precisare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
L'Assemblea di norma è convocata presso la sede sociale, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché entro il Comune di Casalmaggiore.
Art 18) L'Assemblea delibera sul Bilancio Preventivo e Consuntivo, gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Revisori e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.
Art 19) Nell'Assemblea hanno diritto di intervento e di voti tutti i soci ordinari e privilegiati che abbiano effettuato il pagamento della quota annuale di Associazione da almeno 60 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
E'facoltà del Consiglio di Amministrazione di rivolgere espresso invito a partecipare alla Assemblea, fermo restando il non diritto al voto anche ai soci non in regola con la precedente prescrizione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazione in merito a responsabilità dei Consiglieri; ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.
Art 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il suo Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il genere in diritto di intervento alle Assemblee
Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art 21) Sono valide le deliberazione dell'Assemblea prese a maggioranza di voti se in prima convocazione sono presenti almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Gli amministrazioni non hanno diritto al voto nelle delibere di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità.
Per modificare lo statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto al voto.
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COLLEGIO DEI REVISORI:
Art 22) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti fra i soci e rieleggibili. I Revisori accerteranno la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
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SCIOGLIMENTO:
Art 23) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3 comma 190 della legge 13 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
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CONTROVERSIE:
Art 24) Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono ex aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art 25) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle nor